Art. 1380 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1380 c.c. (Conflitto tra più diritti personali di godimento) approfondisci

Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.