Art. 136 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 136 c.c. (Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile)
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.