Art. 136 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 135 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 137 c.c.

Art. 136 c.c. (Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile) approfondisci

L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.