Art. 135 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 134 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 136 c.c.

Art. 135 c.c. (Pubblicazione senza richiesta o senza documenti) approfondisci

E' punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.