Art. 134 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 134 c.p.c. (Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza)
L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è redatta su documento separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.
Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.