Art. 133 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 132 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 134 c.p.c.

Art. 133 c.p.c. (Pubblicazione e comunicazione della sentenza) approfondisci

.
La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325..