Art. 1329 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1329 c.c. (Proposta irrevocabile) approfondisci

Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.