Art. 1328 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1328 c.c. (Revoca della proposta e dell'accettazione)
La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
L'accettazione può essere revocata, purchè la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.