Art. 132-bis DLT 385-1993
Da Diritto Pratico.
Art. 132-bis DLT 385-1993 (Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale)
1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter, e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.
* vai all'articolo precedente: Art. 132 DLT 385-1993 (Abusiva attività finanziaria)
* vai all'articolo successivo: Art. 133 DLT 385-1993 (Abuso di denominazione)