Art. 131 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 131 disp.att.c.p.p. (Deposito degli atti per l'udienza preliminare)
1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell'articolo 419 commi 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.