Art. 131-bis disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 131-bis disp.att.c.p.p. (Liberazione dell'imputato prosciolto)
1. L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154- bis.