Art. 131 c.p.p.

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Art. 131 c.p.p. (Poteri coercitivi del giudice ) approfondisci

1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.