Art. 131 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 131 c.p.p. (Poteri coercitivi del giudice )
1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.