Art. 1298 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1298 c.c. (Rapporti interni tra debitori o creditori solidali)
Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.