Art. 1297 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1297 c.c. (Eccezioni personali) approfondisci

Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.