Art. 128-ter DLT 385-1993

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Art. 128-ter DLT 385-1993 (Misure inibitorie) approfondisci

1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarità , la Banca d'Italia può:
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo nel Bollettino di cui all'articolo 8, comma 1, e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.

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* vai all'articolo successivo: Art. 128-quater DLT 385-1993 (Agenti in attività finanziaria)

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