Art. 128-sexies DLT 385-1993

Da Diritto Pratico.

Art. 128-sexies DLT 385-1993 (Mediatori creditizi) approfondisci

1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
3. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

* vai all'articolo precedente: Art. 128-quinquies DLT 385-1993 (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria)
* vai all'articolo successivo: Art. 128-septies DLT 385-1993 (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi)

Puoi modificare, integrare, correggere e aggiornare questa pagina inserendo note, commenti, giurisprudenza, link ad approfondimenti e articoli. Se non sai come fare consulta le pagine di aiuto o chiedi supporto sul forum.