Art. 128-quaterdecies DLT 385-1993
Da Diritto Pratico.
Art. 128-quaterdecies DLT 385-1993 (Ristrutturazione dei crediti)
1. Per l'attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.
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