Art. 128-quaterdecies DLT 385-1993

Da Diritto Pratico.

Art. 128-quaterdecies DLT 385-1993 (Ristrutturazione dei crediti) approfondisci

1. Per l'attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.

* vai all'articolo precedente: Art. 128-terdecies DLT 385-1993 (Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo)
* vai all'articolo successivo: Art. 129 DLT 385-1993 (Emissione di strumenti finanziari)

Puoi modificare, integrare, correggere e aggiornare questa pagina inserendo note, commenti, giurisprudenza, link ad approfondimenti e articoli. Se non sai come fare consulta le pagine di aiuto o chiedi supporto sul forum.