Art. 126 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 126 c.c. (Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio)
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.