Art. 125 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 124 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 126 c.c.

Art. 125 c.c. (Azione del pubblico ministero) approfondisci

L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.