Art. 126-septies DLT 385-1993

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Art. 126-septies DLT 385-1993 (Recesso) approfondisci

1. L’utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
3. In caso di recesso dal contratto dell’utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall’utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

* vai all'articolo precedente: Art. 126-sexies DLT 385-1993 (Modifica unilaterale delle condizioni)
* vai all'articolo successivo: Art. 126-octies DLT 385-1993 (Denominazione valutaria dei pagamenti)

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