Art. 125-quater DLT 385-1993

Da Diritto Pratico.

Art. 125-quater DLT 385-1993 (Contratti a tempo indeterminato) approfondisci

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.
2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:
a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

* vai all'articolo precedente: Art. 125-ter DLT 385-1993 (Recesso del consumatore)
* vai all'articolo successivo: Art. 125-quinquies DLT 385-1993 (Inadempimento del fornitore)

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