Art. 123 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 123 disp.att.c.p.c. (Avviso d'impugnazione alla cancelleria) approfondisci

L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.