Art. 122 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 122 disp.att.c.p.c. (Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori)
L'istanza per l'integrazione di uu provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 289 del codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.