Art. 1218 c.c.

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Art. 1218 c.c. (Responsabilità del debitore) approfondisci

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.