Art. 1217 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1217 c.c. (Obbligazioni di fare)
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso.