Art. 1217 c.c.

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Art. 1217 c.c. (Obbligazioni di fare) approfondisci

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso.