Art. 1211 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1211 c.c. (Cose deperibili o di dispendiosa custodia)
Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal giudice di pace a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo. (112a) 273 300