Art. 1210 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1210 c.c. (Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori) approfondisci

Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito.
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.