Art. 1199 c.c.

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Art. 1199 c.c. (Diritto del debitore alla quietanza) approfondisci

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.