Art. 1199 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1199 c.c. (Diritto del debitore alla quietanza)
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.