Art. 1198 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1198 c.c. (Cessione di un credito in luogo dell'adempimento)
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.
E' salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267.