Art. 1198 c.c.

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Art. 1198 c.c. (Cessione di un credito in luogo dell'adempimento) approfondisci

Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.
E' salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267.