Art. 1180 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1179 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1181 c.c.

Art. 1180 c.c. (Adempimento del terzo) approfondisci

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.