Art. 1179 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1178 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1180 c.c.

Art. 1179 c.c. (Obbligo di garanzia) approfondisci

Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.