Art. 1168 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1167 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1169 c.c.

Art. 1168 c.c. (Azione di reintegrazione) approfondisci

Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.