Art. 1167 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1167 c.c. (Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso) approfondisci

L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.