Art. 1167 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1167 c.c. (Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso)
L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.