Art. 116-bis DLT 385-1993

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Art. 116-bis DLT 385-1993 (Decisioni di rating) approfondisci

[1. La Banca d'Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. L'eventuale conseguente comunicazione non dà luogo ad oneri per il cliente. ]

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