Art. 114 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 114 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Le azioni risultanti dalla fede di credito si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data dell'emissione. Nondimeno se la fede di credito sia stata girata con clausole o condizioni speciali, si applicano i termini di prescrizione previsti dal codice di commercio o dal codice civile, secondo la natura del negozio giuridico.