Art. 114 RD 1736-1933

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Art. 114 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Le azioni risultanti dalla fede di credito si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data dell'emissione. Nondimeno se la fede di credito sia stata girata con clausole o condizioni speciali, si applicano i termini di prescrizione previsti dal codice di commercio o dal codice civile, secondo la natura del negozio giuridico.