Art. 113 RD 1736-1933

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Art. 113 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Nel caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito, il Banco, su domanda dell'interessato, dopo quindici giorni dalla presentazione della domanda, può rimborsare la somma al denunciante previa stipulazione di una obbligazione garantita da fideiussore di gradimento del Banco e solidalmente responsabile col denunciante, o con la costituzione di una garanzia reale a scelta del Banco stesso.
Se il titolo sia intestato a persona diversa dal denunciante, il Banco può esigere il consenso dell'intestatario, con firma autenticata.
La presentazione della domanda e il pagamento della somma non impediscono che il titolo sia pagato a chi se ne dimostri proprietario in base a una serie continua di girate.