Art. 114-undecies DLT 385-1993

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Art. 114-undecies DLT 385-1993 (Rinvio) approfondisci

1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140, nonché nel titolo VI.
2. Agli istituti di pagamento che non esercitano attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.
3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

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