Art. 114-quinquiesdecies DLT 385-1993
Da Diritto Pratico.
Art. 114-quinquiesdecies DLT 385-1993 (Scambio di informazioni)
1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con:
a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.
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