Art. 114-octies DLT 385-1993

Da Diritto Pratico.

Art. 114-octies DLT 385-1993 (Attività accessorie esercitabili) approfondisci

1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:
a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;
b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;
c) gestire sistemi di pagamento.
2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all’emissione o alla gestione di carte di credito.

* vai all'articolo precedente: Art. 114-septies DLT 385-1993 (Albo degli istituti di pagamento)
* vai all'articolo successivo: Art. 114-novies DLT 385-1993 (Autorizzazione)

Puoi modificare, integrare, correggere e aggiornare questa pagina inserendo note, commenti, giurisprudenza, link ad approfondimenti e articoli. Se non sai come fare consulta le pagine di aiuto o chiedi supporto sul forum.