Art. 110 RD 1736-1933

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 109 RD 1736-1933 vai all'articolo successivo: Art. 111 RD 1736-1933

Art. 110 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

La girata può contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dal prenditore o girante e le condizioni alle quali il pagamento è subordinato. In tal caso l'intera girata deve essere scritta a mano e sottoscritta dal girante.
La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finché non sia dimostrato il suo adempimento.