Art. 109 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 109 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
La fede di credito contiene:
1) la denominazione di "fede di credito" inserita nel contesto del titolo;
2) la promessa di pagare una somma determinata;
3) l'indicazione del prenditore;
4) l'indicazione della data e del luogo di emissione;
5) la sottoscrizione del Banco come emittente.
Gli altri requisiti di forma della fede di credito sono determinati dal regolamento del Banco da approvarsi con Regio Decreto.