Art. 10 DLT 385-1993

Da Diritto Pratico.

Art. 10 DLT 385-1993 (Attività bancaria) approfondisci

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

* vai all'articolo precedente: Art. 9 DLT 385-1993 (Reclamo al CICR)
* vai all'articolo successivo: Art. 11 DLT 385-1993 (Raccolta del risparmio)

Puoi modificare, integrare, correggere e aggiornare questa pagina inserendo note, commenti, giurisprudenza, link ad approfondimenti e articoli. Se non sai come fare consulta le pagine di aiuto o chiedi supporto sul forum.