Art. 109 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 109 disp.att.c.p.p. (Ricezione della notizia di reato) approfondisci

1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.