Art. 108-bis disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 108-bis disp.att.c.p.p. (Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato)
1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo. 2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.