Art. 109 c.p.c.

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Art. 109 c.p.c. (Estromissione dell'obbligato) approfondisci

Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo.