Art. 108 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 107 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 109 c.p.c.

Art. 108 c.p.c. (Estromissione del garantito) approfondisci

Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.