Art. 1098 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1097 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1099 c.c.

Art. 1098 c.c. (Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua) approfondisci

Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.