Art. 1097 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1097 c.c. (Diritto agli avanzi d'acqua)
Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta.