Art. 106 disp.att.c.p.p.

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art. 106 disp.att.c.p.p. (Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato) approfondisci

1. Nel caso previsto dall'articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.