Art. 106 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
art. 106 disp.att.c.p.p. (Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato)
1. Nel caso previsto dall'articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.