Art. 105 disp.att.c.p.p.

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art. 105 disp.att.c.p.p. (Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari) approfondisci

1. Con il regolamento previsto dall'articolo 206 comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità di registrazione e di custodia dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari.