Art. 105 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
art. 105 disp.att.c.p.p. (Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari)
1. Con il regolamento previsto dall'articolo 206 comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità di registrazione e di custodia dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari.