Art. 104 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 104 c.c. (Effetti dell'opposizione) approfondisci

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.